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APE

ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA

L’APE è un documento da redigere obbligatoriamente in alcuni casi (Dl 63/2013) e da allegare ai contratti di compravendita e locazione.

Si consegna alla regione per l’aggiornamento del catasto regionale (SIAPE) e ha una validità massima di 10 anni (l’impianto termico è in regola con il libretto). Viene redatto dal tecnico, certificatore energetico, che in alcune regioni deve possedere requisiti specifici.

Si tratta di un documento particolarmente importante perché fornisce una serie di indicazioni sulle performance energetiche dell’edificio, sui consumi e sulle opportunità di intervento, definendone una precisa classe energetica, che può condizionare il valore di mercato dell’immobile. 

L’APE è obbligatorio dal 1° luglio 2009 in caso di compravendita di immobili e dal 1° luglio 2010 in caso di locazione.

L’attestato di prestazione energetica è obbligatorio nei casi previsti dall’art. 6 del dlgs 192/2005:

  • Nuova costruzione;

  • Ristrutturazione importante (quando interessa più del 25% dell’involucro disperdente e/o l’impianto);

 

Occorre produrlo e allegarlo necessariamente ai contratti stipulati nei seguenti casi:

  • Locazione di unità immobiliari;

  • Trasferimento di immobili a titolo oneroso;

  • Trasferimento di immobili a titolo gratuito (esclusa l’eredità di un immobile per successione).

Inoltre, occorre produrlo per:

  • Edifici pubblici con una superficie utile oltre i 250 m²;

  • Contratti di gestione calore che interessano i pubblici edifici.

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